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Convenzione per Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina Protetta “PUNTA CAMPANELLA”
(art.25 Legge 8 giugno 1990, n.142)
L’anno MILLENOVECENTONOVANTOTTO, il giorno DIECI del mese di AGOSTO, alle ore 12.00 nella sede del Comune di Massa Lubrense, avanti a me Dr. Luigi Salvato Segretario Generale, autorizzato per legge a rogare nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti i Signori:
1. Dr. GARGIULO Alfonso – Sindaco Comune di Massa Lubrense;
2. Avv. PINTO Ferdinando – Sindaco Comune di Sorrento;
3. Ing. FIODO F.sco Saverio – Sindaco Comune di S. Agnello;
4. Cap. RUSSO Giuseppe – Sindaco Comune di Piano di Sorrento;
5. Dr. SAVARESE Antonino – Sindaco Comune di Vico Equense;
6. Sig.ra AONZO Monica – Vice Sindaco Comune di Positano;
rispettivamente Sindaci (o delegati) pro-tempore dei Comuni di: Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense e Positano; ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni:
a) Consiglio Comunale Massa Lubrense n.38 dell’8/5/1998;
b) Consiglio Comunale Sorrento n.22 del 28/4/1998;
c) Consiglio Comunale Sant’Agnello n.29 dell’8/8/1998;
d) Consiglio Comunale Piano di Sorrento n.30 del 28/5/1998;
e) Consiglio Comunale Vico Equense n.56 del 28/5/1998;
f) Consiglio Comunale Positano n.38 del 28/5/1998.
PREMESSO
– Che i sopra citati Enti fanno parte dei territori costieri compresi nell’area naturale marina protetta “Punta Campanella” istituita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. n.47 del 26 febbraio 1998;
– Che la costituzione di Consorzi, nella nuova forma prevista dall’art.25 della legge 142/90, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun ente, unitamente all’approvazione dello statuto consortile;
– Che la stipula della convenzione implica e sostanzia l’accordo associativo dettando la disciplina dei rapporti fra enti associati.
TUTTO QUANTO PREMESSO
Fra i sopra citati enti locali si conviene e si stipula quanto espresso:
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
I soggetti stipulanti convengono la seguente denominazione consortile: Consorzio di gestione della Riserva Naturale Marina “Punta Campanella”.
ARTICOLO 2 – FINALITA’
Il Consorzio ha come scopo la gestione dell’Area Naturale Marina Protetta “Punta Campanella”, per l’esercizio delle seguenti funzioni:
1. Il Consorzio quale Ente gestore svolge le funzioni di carattere organizzative ed amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi che la Riserva si propone, quali:
a) La protezione ambientale dell’Area Marina interessata;
b) La regolarizzazione, la promozione ed il controllo delle attività della pesca;
c) La tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche geomorfologiche della zona;
d) La diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell’Area Naturale Marina Protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
e) L’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell’ecologia e della biologia marina;
f) La realizzazione di programmi di studio, e ricerca scientifica nei settori dell’ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’Area;
g) Promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. A tal fine il Consorzio instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici e Istituti di ricerca, pubblici e privati, e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall’Assemblea Consortile. Le modalità tecniche ed organizzative e le relative procedure saranno meglio definite ed indicate nell’apposito regolamento di esecuzione e di organizzazione della Riserva di cui al successivo art.25.
Il Consorzio può provvedere all’esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli indicati al 1° comma che siano ad essi affidati dai Comuni interessati o da altri Enti pubblici o privati; realizza gli impianti necessari per lo svolgimento dei servizi, direttamente o tramite contratti di incarico professionali o di appalto e può costruirne anche per conto terzi.
Il Consorzio può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento dei fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazioni ad Enti, associazioni, società mista a prevalente capitale pubblico, e svolgere in genere qualsiasi operazione e attività ritenuta utile ai fini sociali.
Il Consorzio instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall’Assemblea Consortile.
ARTICOLO 3 – DURATA E SEDE
Gli Enti stipulanti convengono che il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per esaurimento del fine o per autoscioglimento. Il Consorzio ha sede nel Comune di Massa Lubrense.
ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI
Fermo restante l’esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la questione associata consortile è consentita l’adesione di altri Enti locali al Consorzio dopo la sua istituzione. L’accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall’art.25, comma 2, della legge n.142/90.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO DEL CONSORZIO
1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, inizialmente fissato in lire 100.000.000= (centomilioni) sottoscritto da ciascun consorziato proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, nonché dagli eventuali conferimenti in natura e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri nei modi di legge.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall’art. 2343 C.C. 3. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione – come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio – sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.
5. L’apporto finanziario degli enti consorziati è limitato all’importo erogato per la costituzione del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.
ARTICOLO 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata come segue:
Massa Lubrense 50%
Sorrento 10%
Sant’Agnello 10%
Piano di Sorrento 10%
Vico Equense 10%
Positano 10%
Le predette quote dovranno essere versate al Consorzio entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
ARTICOLO 7 – TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI
A tutti gli Enti facenti parte del Consorzio devono essere trasmessi, a cura dello stesso, le deliberazioni dell’Assemblea entro 20 giorni dalla loro adozione. Agli effetti dell’art.25 della legge 6 giugno 1990, n.142, si considerano fondamentali gli atti dell’Assemblea indicati nello Statuto.
ARTICOLO 8 – CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE
Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l’attività del Consorzio, l’Assemblea o il Consiglio di Amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedono componenti dell’Assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote.
Il parere deve essere comunicato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato. Se gli organi del Consorzio competenti decidono diversamente da quanto indicato nel/nei parere/i eventualmente espressi, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.
I Comuni aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possano avere attinenza con la sua attività.
ARTICOLO 9 – GARANZIE
La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.
Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l’attività consortile.
La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all’Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni novanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
L’Assemblea deve necessariamente essere convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da una a più componenti che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione.
ARTICOLO 10 – ONERI FINANZIARI
Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli Enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data della motivata e regolarmente documentata richiesta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del Commissario “ad acta” presso l’Ente inadempiente per l’emissione del mandato d’ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.
ARTICOLO 11 – PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO
Al Consorzio si applicano le norme contenute negli art. 6 e 7 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e la legge 7 agosto 1990 n.241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.
ARTICOLO 12 – INIZIO GESTIONE
Solo con la sottoscrizione della presente convenzione, da parte di tutti i Comuni aderenti, si considera perfezionata la costituzione del Consorzio. Dalla data della sottoscrizione ha inizio l’attività di gestione del Consorzio stesso.
Convenzione per l’affidamento in Gestione dell’Area Naturale Marina Protetta “PUNTA CAMPANELLA”
Tra il Ministero dell’Ambiente – Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare ed il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina Protetta “PUNTA CAMPANELLA”
L’anno MILLENOVECENTONOVANTOTTO, il giorno SEI del mese di NOVEMBRE nella sede del Ministero dell’Ambiente, innanzi a me Avv. Silvio Vetrano, Ufficiale Rogante designato con D.M. 11.04.1988, registrato dalla Corte dei Conti in data 04.05.1988, Rep. n. 1 Ministero Ambiente, foglio n. 146, sono presenti:
– il Ministero dell’Ambiente, rappresentato ai fini della stipula dell’atto di cui sopra dal Dott. Francesco Valentini, giusta delega del Direttore Generale dell’Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare;
– Il Consorzio di gestione della Riserva Naturale Marina “Punta Campanella”, rappresentato dal Rag. Giulio Aversa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del medesimo Consorzio;
– Che si danno reciprocamente atto dell’essere tra loro intercorse trattative in relazione all’affidamento in gestione dell’Area Naturale Marina Protetta denominata “PUNTA CAMPANELLA”
PREMESSO
– che, con decreto in data 12.12.1997 del Ministro dell’Ambiente, è stata istituita l’Area Naturale Marina Protetta denominata “PUNTA CAMPANELLA”
– che, ai sensi dell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificato dal comma 11 dell’art 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e confermato dall’art. 19, 1° comma, della legge 06.12.1991, n. 394, la gestione di un’Area Naturale Marina Protetta può essere concessa, con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell’Ambiente a enti pubblici;
– che l’art. 1, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537, ha trasferito al Ministero dell’Ambiente le funzioni del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino;
– che il decreto legislativo 3.02.1993 n. 29 agli artt. 3 e 16 assegna ai dirigenti l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Il Ministero dell’Ambiente – Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare delega la gestione dell’Area Naturale Marina Protetta denominata “PUNTA CAMPANELLA” al Consorzio di gestione della Riserva Naturale Marina “Punta Campanella” avente sede nel Comune di Massa Lubrense.
ARTICOLO 2
La presente convenzione ha la durata di nove anni ed è da intendersi tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all’altra entro sei mesi prima della scadenza novennale, fatto, comunque, salvo quanto previsto dal successivo art. 14.
ARTICOLO 3
L’Ente gestore dell’area protetta è tenuto:
– al perseguimento delle finalità di cui alla legge 31.12.1982 n. 979, così come confermato dalla legge 6.12.1991 n. 394, e al decreto istitutivo dell’area marina medesima;
– al rispetto di tutti i vincoli normativi e regolamentari previsti, in particolare ad osservare i divieti di cui al menzionato decreto istitutivo e le direttive emanate in materia dal Ministro dell’Ambiente ai sensi dell’art. 5 terzo comma della legge 08.07.1986 n. 349 nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 979/82 e 19 della legge n. 394/91.
ARTICOLO 4
Per l’attuazione del decreto istitutivo 12.12.1997 sopra menzionato e per l’organizzazione dell’Area Marina Protetta così come disposto dall’art.7 del citato decreto l’Ente gestore, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente (che predisporrà opportuna campagna di informazione nazionale), provvede ad adottare tutte le misure necessarie affinché siano indicati e portati a conoscenza della generalità dei cittadini l’estensione e i confini di ciascuna zona (A, B e C) in cui si articola l’Area Marina Protetta, nonché le attività vietate e quelle consentite all’interno delle stesse, dotandosi di una struttura amministrativa e organizzativa adeguata ai compiti da svolgere, compatibilmente con le risorse disponibili.
ARTICOLO 5
Per i rapporti con il Ministero dell’Ambiente e per l’attuazione della presente convenzione, l’Ente gestore provvede a designare un Direttore responsabile dell’Area Marina Protetta.
ARTICOLO 6
Per il perseguimento delle finalità di sviluppo socio-economico compatibile nonché delle finalità scientifiche e didattiche di cui all’art.3 del decreto istitutivo 12.12.1997, l’Ente gestore può avvalersi, secondo le indicazioni date dall’I.C.R.A.M. (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare), della collaborazione di Istituti Universitari e della Stazione Zoologica di Napoli. Ai predetti fini verranno stipulate apposite convenzioni.
ARTICOLO 7
L’Ente gestore è tenuto ad adottare un bilancio dell’Area Marina Protetta, redatto e approvato secondo la normativa prevista per gli Enti Locali.
ARTICOLO 8
L’Ente gestore, entro il 30 ottobre di ciascun anno, invia al Ministero dell’Ambiente una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente, nonché il programma delle attività previste per l’anno successivo.
La relazione dovrà prevedere la realizzazione degli obiettivi indicati nell’art.3 del decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta e indicare la previsione delle spese, distinte fra quelle finanziate dallo Stato e quelle finanziate con altri proventi.
ARTICOLO 9
In fase di avviamento, il Ministero dell’Ambiente sopperirà alle spese che l’Ente gestore dovrà sostenere per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell’Area Marina Protetta, sulla base dei programmi approvati dalla Commissione di riserva, nella misura prevista dall’art.6 del Decreto 12.12.1997.
ARTICOLO 10
Per il perseguimento delle finalità istitutive dell’Area Marina Protetta, l’Ente gestore può attivare, anche direttamente, iniziative economiche e programmi di ricerca scientifica, utilizzando i relativi proventi che saranno acquisiti al bilancio dell’Area Marina Protetta per il finanziamento di attività volte ad una migliore gestione dell’area medesima.
ARTICOLO 11
L’Ente gestore è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero dell’Ambiente di qualsiasi fatto ed evento che possa risultare compromissivo delle finalità di protezione ambientale dell’area, o che possa, anche potenzialmente, arrecare danni o alterazioni al patrimonio naturale dell’Area Marina Protetta.
ARTICOLO 12
L’Ente gestore potrà proporre e promuovere, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, l’adozione di adeguate misure di integrazione della tutela nelle zone territoriali contigue all’Area Marina Protetta, al fine di ottimizzare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di tutela dell’area stessa.
ARTICOLO 13
Il Ministero dell’Ambiente può, in qualsiasi momento, disporre ispezioni e verifiche per accertare lo stato di attuazione della presente convenzione e la rispondenza delle attività poste in essere dall’Ente gestore alle finalità previste dalle leggi 31.12.1982 n. 979, 6.12.1991 n. 394 nonché dal decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta.
Il Ministero dell’Ambiente può, in qualunque momento, disporre ispezioni e verifiche tecniche per accertare lo stato di conservazione degli ambienti naturali ed il grado di salvaguardia raggiunto.
ARTICOLO 14
In caso di comprovata inadempienza degli obblighi assunti dall’Ente gestore con la presente convenzione, il Ministero dell’Ambiente, a suo insindacabile giudizio, può risolvere, con effetti immediati, la medesima. E’ data facoltà all’Ente gestore, nel caso di oggettiva difficoltà, anche in relazione ai finanziamenti concessi, qualora non consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di esercizio, di risolvere, con effetti immediati, la presente convenzione con provvedimento motivato.
ARTICOLO 15
La sorveglianza sull’Area Marina Protetta e il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del decreto istitutivo sono attribuiti all’Autorità marittima competente per giurisdizione, ai sensi dell’art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
L’Ente gestore collabora alle attività relative all’osservanza delle norme suddette, anche attraverso predisposizione di personale a ciò autorizzato.
ARTICOLO 16
La presente convenzione non sarà impegnativa per le Amministrazioni, se non dopo l’approvazione dei competenti Organi di Controllo.
ARTICOLO 17
La presente convenzione è soggetta da imposta di registrazione perché stipulata nell’interesse dello Stato tra Pubbliche Amministrazioni.